IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 giugno 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro per la funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali  ed  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
provvedimenti distinti per ogni singola regione, puo'  emanare  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento, bandi di mobilita' volontaria su base regionale, ai fini
dell'immissione di personale nei ruoli delle direzioni del  lavoro  -
settore e servizi  ispettivi  provenienti  da  altre  amministrazioni
dello Stato. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
             - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di 
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di 
          legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i trattati internazionali, previa, quando 
          occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara 
          lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - Il comma 7 dell'art. 39 della legge 27  dicembre  1997,
          n.  449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della   finanza
          pubblica) cosi' recita: 
            "7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente
          del Consiglio dei Ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  per
          la funzione pubblica e con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione  economica,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". 
            - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita: 
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
            - Il testo aggiornato del decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29  "Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  80  "Nuove  disposizioni  in
          materia di organizzazione e di  rapporti  di  lavoro  nelle
          amministrazioni   pubbliche,   di    giurisdizione    nelle
          controversie di lavoro e di  giurisdizione  amministrativa,
          emanate inattuazione dell'art. 11, comma 4, della legge  15
          marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nel supplemento ordinario
          n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  119
          del 25 maggio 1998.